Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia. UnknownЧитать онлайн книгу.
sotto la propria risponsabilità far presentare ogni anno il conto generale del tesoro pubblico ai commissarj della contabilità, entro l'ultimo semestre dell'anno successivo.
73.
I conti dettagliati della spesa di ciaschedun ministro, sottoscritti da lui medesimo, vengono ogni anno pubblicati.
74.
Nessun atto del governo può aver effetto se non è firmato da un ministro.
TITOLO XI
Del consiglio legislativo.
75.
Il consiglio legislativo è composto per lo meno di 10 cittadini, d'età non minore di 30 anni, eletti dal presidente, e rivocabili dal medesimo dopo tre anni.
76.
I consiglieri danno il loro voto deliberativo su i progetti di legge proposti dal presidente, che non vengono approvati se non a maggiorità assoluta de' suffragi.
77.
Hanno voto consultivo in tutti gli altri affari ne' quali il presidente lo ricerca.
78.
Sono specialmente incaricati della redazione de' progetti di legge; dell'esposizione de' motivi che gli hanno determinati; delle conferenze cogli oratori del corpo legislativo, e delle discussioni relative in contraddittorio de' medesimi; decidono su le quistioni di cui all'articolo 100.
79.
I ministri possono intervenire al consiglio legislativo in conseguenza dell'invito del presidente.
80.
Il trattamento di ogni consigliere è di lire 20,000.
TITOLO XII
Del corpo legislativo.
81.
Il corpo legislativo è composto di 75 membri, d'età non minore d'anni 30. La legge determina il numero de' membri che debbono scegliersi da ciascun dipartimento in ragione di popolazione. Almeno la metà debb'essere tolta fuori de' collegi.
82.
Si rinnova per terzo ogni due anni. La sortita del primo terzo e del secondo viene determinata dalla sorte. In progresso l'anzianità regola il turno.
83.
Il governo convoca il corpo legislativo e ne proroga le sedute. Esse però non possono durare meno di due mesi all'anno.
84.
Non può deliberare senza l'intervento di più della metà de' suoi membri, non compresi gli oratori.
85.
I membri de' collegi, quelli della consulta di stato, quelli del consiglio legislativo e i ministri hanno diritto di assistere alle sedute del corpo legislativo dalla tribuna loro specialmente destinata.
86.
Il corpo legislativo nomina nel suo seno una camera di oratori in numero non maggiore di 15. A questa commissione viene comunicato ogni progetto di legge trasmesso dal governo.
87.
La commissione lo esamina, conferisce in segreto coi consiglieri del governo, e porta al corpo legislativo il suo voto d'approvazione o di rifiuto.
88.
Il progetto si discute alla presenza del corpo legislativo fra due oratori e due consiglieri del governo.
89.
Il corpo legislativo delibera senza discussione a scrutinio segreto e a maggiorità assoluta dei suffragi. Gli oratori non hanno voto.
90.
La promulgazione della legge si fa dal governo tre giorni dopo la decisione del corpo legislativo.
91.
Durante questo intervallo, la legge può essere denunziata come incostituzionale.
92.
La denunzia sospende la promulgazione e l'effetto della legge.
93.
Il trattamento de' membri del corpo legislativo è di lire 6000 di
Milano; quello degli oratori è di lire 9000.
TITOLO XIII
De' tribunali.
94.
Le differenze fra privati possono terminarsi per mezzo d'arbitri. Il loro giudizio è inappellabile e senza ricorso alla cassazione. Vi sono in materia civile de' conciliatori e de' giudici di prima istanza, dei tribunali d'appello, due tribunali di revisione ed uno di cassazione.
95.
Non si dà appello da due sentenze conformi. La revisione ha luogo nel solo caso di due sentenze discordanti.
96.
Il tribunale di cassazione, 1.º annulla i giudicati inappellabili ne' quali sono state violate le forme, o che contengono una manifesta contravvenzione alla legge; 2.º pronuncia sulle domande di remissione da un tribunale all'altro per causa di sospetto legittimo o di sicurezza pubblica; 3.º pronuncia pure sulle quistioni d'incompetenza delle cause criminali, e sugli atti d'accusa promossi contro qualche tribunale; 4.º denunzia ai collegi gli atti del corpo legislativo o del governo, che importano usurpazione del potere giudiziario, o frappongono impedimento al libero di lui esercizio.
97.
In materia di delitti vi sono de' tribunali criminali. Pei delitti soggetti a pena afflittiva o infamante, un primo giurì ammette o rigetta l'accusa. Se questa viene ammessa, un secondo giurì riconosce e verifica il fatto, e i giudici applicano in seguito la legge. Il loro giudizio è inappellabile.
98.
La legge stabilisce l'organizzazione, la competenza, la giurisdizione territoriale, le funzioni de' tribunali e il trattamento dei giudici.
99.
La legge fissa l'organizzazione dei giurì e l'epoca in cui debbono essere attivati, non però più lontana di dieci anni.
100.
Le quistioni di pubblica amministrazione sono di privativa competenza del consiglio legislativo.
101.
Le camere di commercio pronunciano sommariamente nelle cause mercantili.
102.
I delitti militari sono giudicati da' consigli di guerra, a norma del codice militare.
103.
I membri dei tribunali di cassazione e revisione sono eletti dai collegi. Quelli dei tribunali d'appello, i giudici ordinarj e i conciliatori sono nominati dalla consulta di stato sopra le liste che vengono loro presentate dai tribunali di cassazione, di revisione e d'appello. La legge regola la formazione di queste liste.
104.
I giudici sono eletti a vita. Non vengono destituiti che per mancanze relative al loro ufficio, e per tutte le cause per le quali si perde il diritto di cittadinanza.
TITOLO XIV
Della risponsabilità de' funzionarj pubblici.
105.
Le funzioni di membro de' collegi e della censura, di presidente e vicepresidente del governo, di membro della consulta di stato, del consiglio legislativo, del corpo legislativo, della camera degli oratori, de' tribunali di revisione e di cassazione non danno veruna risponsabilità.
106.
Per delitti personali e non derivanti dall'esercizio delle suddette funzioni, i prevenuti sono rimessi ai tribunali competenti dai corpi cui appartengono.
107.
I ministri sono risponsabili, 1.º degli atti del governo da loro sottoscritti; 2.º della inesecuzione delle leggi e dei regolamenti d'amministrazione pubblica; 3.º degli ordini particolari che avessero dato contrarj alla costituzione e ai regolamenti veglianti; 4.º della malversazione della sostanza pubblica.
108.
Il governo, la camera