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Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia. UnknownЧитать онлайн книгу.

Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia - Unknown


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per gli oggetti di loro rispettiva competenza, denunziano ai tre collegi gli atti incostituzionali e i dilapidatori della pubblica fortuna. Se due collegi dichiarano che la denunzia merita di essere posta in considerazione, viene rimessa alla censura.

      109.

      La censura, dietro il voto de' due collegi, esamina i fondamenti della denunzia, sente i testimonj, cita gli accusati, e quando crede fondata l'accusa, rimette l'accusato al tribunale di revisione che lo giudica inappellabilmente e senza ricorso alla cassazione.

      110.

      Indipendentemente dell'esito del giudizio, il decreto con cui la censura ammette l'accusa, priva il funzionario della sua carica, e l'inabilita per quattro anni ad ogni pubblico impiego.

      111.

      Oltre i casi di denunzia degli articoli 108 e 109, la censura può direttamente far conoscere al governo che qualche funzionario ha perduta la confidenza della nazione, ovvero che ha dilapidata la sostanza pubblica. Questa partecipazione è segreta.

      112.

      Il governo o destituisce il funzionario denunziato, ovvero con messaggio partecipa ai collegi le ragioni per cui non ha potuto convenire nell'opinione della censura.

      113.

      I collegi, se aderiscono al parere del governo, passano all'ordine del giorno sulla denuncia: se a quello della censura, rimettono il messaggio del governo all'esame della censura prossima.

      114.

      La seconda censura, dopo il voto dei due collegi, prende ad esame i fondamenti della denunzia, sente l'accusato e i testimonj, e quando crede l'accusa fondata, rimette il prevenuto al tribunale di revisione. Questa remissione produce gli effetti indicati all'articolo 110.

      115.

      I giudici civili e criminali sono pure rimessi al tribunale di revisione da quello di cassazione pei delitti relativi alle loro funzioni.

      TITOLO XV

      Disposizioni generali.

      116.

      La costituzione non riconosce altra superiorità civile fuor di quella che nasce dall'esercizio delle pubbliche funzioni.

      117.

      È libero ad ogni abitante nel territorio della repubblica l'esercizio privato del proprio culto.

      118.

      L'arresto senza mandato preventivo di un'autorità che abbia diritto d'ordinarlo, è nullo, a meno che il delinquente non sia stato sorpreso in flagrante delitto; ma questo arresto può essere convalidato dal decreto posteriore d'un'autorità competente, motivato sopra sufficienti indizj.

      119.

      La repubblica non riconosce altri privilegi nè altri vincoli all'industria e al commercio interno ed esterno, fuor di quelli che la legge stabilisce.

      120.

      Evvi in tutta la repubblica uniformità di pesi, di misure, di monete, di leggi criminali e civili, di catasto prediale e di sistema di pubblica istruzione elementare.

      121.

      Un istituto nazionale è incaricato di raccogliere le scoperte, e di perfezionare le scienze e le arti.

      122.

      Una contabilità nazionale regola e verifica i conti dell'entrata e delle spese della repubblica. Questa magistratura è composta di cinque membri scelti da' collegi. Si rinnova mediante la sortita di uno de' suoi membri di due in due anni. Essi però sono indefinitamente rieleggibili.

      123.

      La truppa assoldata è subordinata ai regolamenti d'amministrazione pubblica. La guardia nazionale non lo è che alla legge.

      124.

      La forza pubblica è essenzialmente ubbidiente. Nessun corpo armato può deliberare.

      125.

      Tutt'i debiti e crediti delle diverse province le quali in oggi formano parte della repubblica, appartengono alla nazione. La legge determina le disposizioni relative a quelli dei comuni.

      126.

      L'acquirente de' beni nazionali di qualunque provenienza che ne gode dietro una vendita legalmente compita, non può per alcun titolo essere turbato nel pacifico possesso dei beni comprati, salvo al terzo reclamante, qualora vi sia luogo, il diritto d'essere indennizzato dal tesoro pubblico.

      127.

      La legge assegna sui beni nazionali invenduti una conveniente rendita ai vescovi, ai loro capitoli e seminarj, ai parochi e alla fabbrica delle cattedrali. Questa rendita è intangibile.

      128.

      Quando dopo l'intervallo di tre anni la consulta di stato riconosce necessaria la riforma di qualche articolo costituzionale, la propone ai collegi che ne giudicano.

BONAPARTE. MELZI. MARESCALCHI

      Per copia conforme;

      Il Consigliere Segretario di Stato,

      =Guicciardi=.

      Certificato conforme;

      Il Consigliere Segretario di Stato,

      =A. Strigelli=.

      LA CONSULTA DI STATO AI POPOLI DEL REGNO D'ITALIA

      Uno stato nuovo, creato in mezzo a tante commozioni politiche, non poteva tutto ad un tratto salire ad un grado tale di consistenza, di perfezione, di forza, che assicurarne per sempre potesse l'esistenza, il riposo e la prosperità. Il genio del fondatore, per quanto vasto ed ardito si fosse, doveva pur esso arrestarsi agli ostacoli che si opponevano, e la medesima penetrazion sua doveva consigliargli di non ispingere al di là di quello che permettevano le circostanze. Tale fu la sorte della nostra repubblica, allorchè inaspettatamente la prima volta comparve sull'orizzonte politico dell'Europa.

      E la fece al certo un gran passo, quando ne' comizj radunati in Lione, sotto gli auspicj e la mano del suo creatore, rifuse la costituzione, e proclamò un capo, i lumi e il potere del quale l'avrebbero più rapidamente innalzata alla felicità ed alla considerazione a cui le permetteva pretendere il suo destino.

      Ma anche questa seconda organizzazione non poteva essere che precaria, onde non fece che conformarsi in quel punto alle combinazioni contemporanee, e commettersi per il seguito alla esperienza. Ha questa di fatti provato che molto mancava ancora al compimento dell'edificio; e per quanto sieno state abili e pure le mani che vi hanno dato opera, la marcia era ancora troppo lenta per non accorgersi che le fondamenta ed i mezzi non erano per anche abbastanza, solide quelle, questi efficaci.

      Al fine il grande esempio presentato dalla Francia terminò di convincere i più pertinaci; e l'esito il più felice ci disse ch'era tempo omai ancora per noi d'imitarla.

      Da quell'istante la consulta di stato, incaricata per istituto di vegliare alla sicurezza della repubblica, prese ad esaminare con quali modi operare un salutare cangiamento prescritto, non solo da quanto vedevam operarsi d'intorno a noi, ma da un interesse ben anche più grande, quello, cioè, della nostra conservazione.

      Già aveva essa comunicati i suoi pensieri, e diretti i suoi voti all'augusto capo dello stato: già gli aveva essa sottomesso il risultato delle sue meditazioni, quando fu invitata di recarsi a Parigi, del pari che una numerosa deputazione, composta di membri tratti da tutte le autorità costituite, onde assistere alla solenne incoronazione di =Napoleone=, imperatore de' Francesi.

      Allora fu che, avendo occasione d'osservare più da vicino le opere luminose di questo genio prodigioso; che ammirando lo stato di prosperità e di gloria a cui egli ha d'un lampo di nuovo innalzata la nazione ch'egli governa; che vedendo per tutto regnare la tranquillità e la confidenza, la consulta rivolse lo sguardo sulla patria, e non potette resistere ad invidiare per lei la felicità di cui era venuta ad essere testimonio.

      Per altra parte la consulta era ognor tormentata dal pensiero di futuri pericoli, nè poteva dissimularsi quali e quanti si sarebbero sempre uniti per far minaccia. Essa non dimenticava i disegni e gl'interessi d'altre potenze, e il disequilibrio delle forze, e il danno d'una posizione sì esposta, nè quello delle attrattive del nostro


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